STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALO-ISRAELIANA DELLA ROMAGNA
ART. 1 (Denominazione e sede)
- E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “Associazione Italo-Israeliana della Romagna” con sede in Piazza Baracca n. 24 a Lugo (Ra).
ART. 2 (Finalità)
- L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- Le finalità dell’associazione sono:
- a) promuovere e far conoscere la cultura ebraica, classica e moderna, scientifica ed umanistica ed il suo contributo alla storia della comunità lughese e del suo territorio;
- b) favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze tra il mondo della scuola/università ed imprese tecnologiche ed innovative sia italiane che israeliane;
- c) favorire il consolidamento di una Comunità ebraica nel territorio del Comune di Lugo nel quale tale presenza è documentata da molti secoli e continua tuttora;
- d) promuovere attività economiche volte allo sviluppo, alla ricerca ed all’innovazione nel territorio di Lugo e della Romagna.
ART. 3 (Soci)
- Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va sempre motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- Ci sono n. 3 categorie di soci:
– ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea)
– sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
– benemeriti (persone nominate tali dall’assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
L’associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
- L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all’assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 6 (Organi sociali)
- Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci;
– Consiglio direttivo;
– Presidente;
– Collegio dei Revisori dei Conti;
– Collegio dei Probiviri (eventuale).
- Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7 (Assemblea)
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
– approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
– fissare l’importo della quota sociale annuale;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
– eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 (Validità Assemblee)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
ART. 10 (Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 (Consiglio direttivo)
- Il consiglio direttivo può essere composto da cinque a nove membri eletti dall’assemblea tra i propri associati.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea, redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- I componenti del consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 12 (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci ed il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 (Collegio dei revisori dei conti)
- Il collegio dei revisori dei conti ha funzioni di controllo, viene eletto dall’assemblea, è composto da tre membri effettivi e rimane in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.
- Il collegio dei revisori dei conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, vigilare sul rispetto dello statuto e sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile adottato dall’associazione. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di volo.
ART. 14 (Risorse economiche)
- Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.
- L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 15 (Rendiconto economico-finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 17 (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.